COMMISSIONE EUROPEA: MODIFICA DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI COSMETICI (CE) n. 1223/2009.
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Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
La Commissione Europea ha recentemente comunicato, tramite la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la decisione di modificare alcune voci degli Allegati II (Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici) e V (Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici) al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009.
Triclosan
Alla voce 25 dell’Allegato V al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009 si definisce la concentrazione limite dello 0,3%, alla quale il Triclosan può essere utilizzato nei prodotti cosmetici come conservante.
Lo Scientific Committee on Cosmetic Products (SCCP, Comitato Scientifico per i Prodotti Cosmetici, CSPC), sostituito dallo Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC), nel gennaio 2009, con la decisione 2008/721/CE della Commissione, ha adottato un parere sulla sicurezza d’uso del Triclosan nei prodotti cosmetici (SCCP/1192/08), al quale ha fatto seguito un addendum nel marzo 2011 (SCCS/1414/11).
L’SCCP ha ritenuto che, a causa dell'entità dell'esposizione totale, l'uso continuato del Triclosan come conservante alla concentrazione massima dello 0,3% in tutti i prodotti cosmetici non era sicuro per il consumatore. Riguardo alla questione l’SCCS era dello stesso parere. Tuttavia, secondo l’SCCP l'uso del Triclosan alla concentrazione massima dello 0,3% risultava sicuro in specifici prodotti cosmetici, quali dentifrici, saponi per le mani, saponi per il corpo/gel doccia e deodoranti, ciprie e correttori. Inoltre l’SCCS ha dichiarato che, per il consumatore, le concentrazioni massime sicure del Triclosan erano dello 0,3%, in prodotti per le unghie quali i prodotti per la loro pulizia prima dell'applicazione di unghie artificiali, e dello 0,2 % nei collutori.
La Commissione Europea, tenendo in considerazione i pareri dell’SCCP e dell’SCCS, ha ritenuto opportuno applicare le specifiche restrizioni aggiuntive alla voce 25 dell’Allegato V al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, riguardante il Triclosan, utilizzato nei cosmetici, come conservante.
Parabeni
Alla voce 12 dell’Allegato V al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, riguardo ai parabeni, si definisce la concentrazione massima dello 0,4% alla quale è permesso l’utilizzo di un singolo estere, e dello 0,8% per le miscele che vanno sotto la denominazione di acido p-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri.
L’SCCS ha emanato un parere sui parabeni nel dicembre 2010 (SCCS/1348/10), seguito da un chiarimento nell’ottobre 2011, in risposta ad una decisione unilaterale presa dalla Danimarca. La decisione in questione recante il divieto d’utilizzo del propilparabene e butilparabene, loro isoforme e loro sali, nei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore ai tre anni, a causa della loro potenziale attività endocrina, è stata presa a norma dell'articolo 12 della Direttiva 76/768/CEE (la legislazione in vigore prima del Regolamento).
L’opinione dell’SCCS ha confermato che metilparabene ed etilparabene, erano sicuri se utilizzati alle concentrazioni d’uso permesse. L’SCCS ha inoltre evidenziato che l’industria ha fornito inadeguate informazioni necessarie per valutare la sicurezza di composti quali: isopropilparabene, isobutilparabene, fenilparabene, benzilparabene e pentilparabene. Per tale ragione non è stato possibile valutare i rischi per la salute umana dei sopramenzionati composti. Tali sostanze non devono pertanto essere ancora presenti nell'Allegato V e, poiché potrebbero venire impiegate come agenti antimicrobici, devono far parte dell'Allegato II affinché sia chiaro che il loro impiego nei prodotti cosmetici è vietato.
Poiché le autorità francesi, attraverso uno studio, hanno messo in discussione le decisioni dell’SCCS riguardanti il butilparabene e il propilparabene, il Comitato, nel maggio 2013 ha intrapreso una valutazione dei rischi connessi all’uso nei cosmetici di questi parabeni.
Non sono state espresse preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell'acido p-idrossibenzoico e dei suoi Sali.
In conclusione la Commissione ha ricordato la necessità di modificare i suddetti allegati. Le industrie inoltre, alla luce di queste modifiche, avranno sei mesi di tempo per mettere sul mercato prodotti conformi alla normativa e quindici mesi per ritirare dal commercio quelli che non lo sono.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://eur-lex.europa.eu/homepage