MINISTERO DELLA SALUTE: MODIFICHE INERENTI ALLA REGOLAMENTAZIONE SUI PRODOTTI PER LO SBIANCAMENTO DENTALE

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia (ex Dip.to di Farmacologia Sperimentale), Università di Napoli Federico II.

Riportiamo di seguito una notizia apparsa sul sito del Ministero della Salute, relativa alle modifiche riguardanti i Regolamenti sui prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti. Nell’articolo citato, il Ministero della Salute ha sottolineato che, dall’11 Luglio 2013 il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e il Regolamento (UE) n. 344/2013, vigenti in ogni Stato membro dell’Unione europea, hanno introdotto alcune modifiche riguardanti gli sbiancanti dentali, aventi concentrazioni > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno.
Nell’articolo, inoltre, vengono fornite le indicazioni riguardo alle modifiche inerenti a questi prodotti, entrate in vigore da Luglio 2013, ovvero:
- i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti, aventi concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, prima delle presenti modifiche erano classificati come dispositivi medici e marcati con il contrassegno CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, mentre attualmente non possono più essere immessi in commercio come tali, ma soltanto come cosmetici in conformità ai due Regolamenti sopra menzionati.
- gli sbiancanti dentali, aventi concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato, non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.

   

  

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