Vigilanza sui prodotti cosmetici
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Nonostante i cosmetici siano valutati per la loro sicurezza d'uso prima della loro immissione in commercio possono, tuttavia, provocare l'insorgenza di eventi dannosi per l'organismo. Nasce così l'esigenza di controllarne la sicurezza d'uso anche dopo la loro immissione in commercio, attraverso due tipi di attività: la cosmetosorveglianza e la cosmetovigilanza. Entrambe rivestono un ruolo di primaria importanza nel salvaguardare la salute pubblica.
La cosmetosorveglianza è volta a verificare e contrastare la vendita e la distribuzione dei prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi alle normative vigenti.
La cosmetovigilanzaè la raccolta, valutazione e monitoraggio delle segnalazioni di effetti indesiderabili osservati durante o dopo l’utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.
La sorveglianza, e quindi la sicurezza, dei prodotti cosmetici immessi sul mercato è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (1), che ha sostituito la Direttiva Europea (76/768/CEE) (2), alCapo VII con gli articoli 22 e 23.
L’articolo 22 afferma che: “Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente Regolamento attraverso controlli all’interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.
Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.
Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.
Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi”.
Tale articolo, dunque, getta le basi affinché gli Stati membri dell’Unione Europea raggiungano un efficiente e continuo controllo del mercato dei prodotti cosmetici. All’articolo 22 segue l’articolo 23 che si occupa, invece, degli effetti indesiderabili gravi e quindi della cosmetovigilanza (vedi 4. Articolo 23 del Regolamento Europeo: effetti indesiderabili e effetti indesiderabili gravi – Cosmetovigilanza).
In Europa, il controllo del mercato dei prodotti cosmetici si ha anche grazie all’utilizzo di un sistema di allerta rapido: il RAPEX(3), (Rapid Alert System for non-food consumer products, Sistema d’allerta rapido per prodotti di consumo non alimentari), che si basa sulla segnalazione del rischio per la salute associato all’utilizzo di un determinato prodotto, tra cui possiamo ritrovare anche quelli cosmetici (vedi 5. Rischi associati all’utilizzo dei prodotti cosmetici e il sistema RAPEX).
Bibliografia
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici. Disponibile all'indirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1223:20130711:IT:PDF
- Direttiva Europea sui cosmetici 76/768/CEE. Disponibile all'indirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0768:it:HTML
- Rapex (Rapid Alert System for non-food consumer products, Sistema d’allerta rapido per prodotti di consumo non alimentari). Disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&CFID=5497083&CFTOKEN=25157913&jsessionid=09009bf3628b27f2b5f327234272e4f774f1