Cosmetovigilanza

COMMISSIONE EUROPEA: MODIFICA DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI COSMETICI (CE) n. 1223/2009.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
La Commissione Europea ha recentemente comunicato, tramite la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la decisione di modificare alcune voci degli Allegati II (Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici) e V (Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici) al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009.
 
Triclosan
Alla voce 25 dell’Allegato V al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009 si definisce la concentrazione limite dello 0,3%, alla quale il Triclosan può essere utilizzato nei prodotti cosmetici come conservante.
Lo Scientific Committee on Cosmetic Products (SCCP, Comitato Scientifico per i Prodotti Cosmetici, CSPC), sostituito dallo Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC), nel gennaio 2009, con la decisione 2008/721/CE della Commissione, ha adottato un parere sulla sicurezza d’uso del Triclosan nei prodotti cosmetici (SCCP/1192/08), al quale ha fatto seguito un addendum nel marzo 2011 (SCCS/1414/11).
L’SCCP ha ritenuto che, a causa dell'entità dell'esposizione totale, l'uso continuato del Triclosan come conservante alla concentrazione massima dello 0,3% in tutti i prodotti cosmetici non era sicuro per il consumatore. Riguardo alla questione l’SCCS era dello stesso parere. Tuttavia, secondo l’SCCP l'uso del Triclosan alla concentrazione massima dello 0,3% risultava sicuro in specifici prodotti cosmetici, quali dentifrici, saponi per le mani, saponi per il corpo/gel doccia e deodoranti, ciprie e correttori. Inoltre l’SCCS ha dichiarato che, per il consumatore, le concentrazioni massime sicure del Triclosan erano dello 0,3%, in prodotti per le unghie quali i prodotti per la loro pulizia prima dell'applicazione di unghie artificiali, e dello 0,2 % nei collutori.
La Commissione Europea, tenendo in considerazione i pareri dell’SCCP e dell’SCCS, ha ritenuto opportuno applicare le specifiche restrizioni aggiuntive alla voce 25 dell’Allegato V al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, riguardante il Triclosan, utilizzato nei cosmetici, come conservante.
 
Parabeni
Alla voce 12 dell’Allegato V al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, riguardo ai parabeni, si definisce la concentrazione massima dello 0,4% alla quale è permesso l’utilizzo di un singolo estere, e dello 0,8% per le miscele che vanno sotto la denominazione di acido p-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri.
L’SCCS ha emanato un parere sui parabeni nel dicembre 2010 (SCCS/1348/10), seguito da un chiarimento nell’ottobre 2011, in risposta ad una decisione unilaterale presa dalla Danimarca. La decisione in questione recante il divieto d’utilizzo del propilparabene e butilparabene, loro isoforme e loro sali, nei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore ai tre anni, a causa della loro potenziale attività endocrina, è stata presa a norma dell'articolo 12 della Direttiva 76/768/CEE (la legislazione in vigore prima del Regolamento).
L’opinione dell’SCCS ha confermato che metilparabene ed etilparabene, erano sicuri se utilizzati alle concentrazioni d’uso permesse. L’SCCS ha inoltre evidenziato che l’industria ha fornito inadeguate informazioni necessarie per valutare la sicurezza di composti quali: isopropilparabene, isobutilparabene, fenilparabene, benzilparabene e pentilparabene. Per tale ragione non è stato possibile valutare i rischi per la salute umana dei sopramenzionati composti. Tali sostanze non devono pertanto essere ancora presenti nell'Allegato V e, poiché potrebbero venire impiegate come agenti antimicrobici, devono far parte dell'Allegato II affinché sia chiaro che il loro impiego nei prodotti cosmetici è vietato.
Poiché le autorità francesi, attraverso uno studio, hanno messo in discussione le decisioni dell’SCCS riguardanti il butilparabene e il propilparabene, il Comitato, nel maggio 2013 ha intrapreso una valutazione dei rischi connessi all’uso nei cosmetici di questi parabeni.
Non sono state espresse preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell'acido p-idrossibenzoico e dei suoi Sali.
In conclusione la Commissione ha ricordato la necessità di modificare i suddetti allegati. Le industrie inoltre, alla luce di queste modifiche, avranno sei mesi di tempo per mettere sul mercato prodotti conformi alla normativa e quindici mesi per ritirare dal commercio quelli che non lo sono.
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://eur-lex.europa.eu/homepage

COMMISSIONE EUROPEA: CONSULTAZIONE SULLE FRAGRANZE ALLERGIZZANTI.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un articolo riguardo alla consultazione sulle fragranze allergizzanti.
Cosa sono le fragranze allergizzanti? Sono sostanze di origine naturale o di sintesi che possono comportarsi da allergeni cutanei, causando problemi alla pelle, in particolare allergie da contatto.
Quante sono le persone allergiche alle fragranze? Quali sono i sintomi? L’allergia da contatto alle fragranze si manifesta in circa l’1 – 3% della popolazione europea, spesso con sintomi quali irritazioni, tumefazioni e rash che, se cronicizzano, si tramutano in eczema. Il tipo di reazione dipende da molti fattori, tra questi ci sono la genetica, l’età e l’intensità dell’esposizione stessa.
Perché la Commissione ha chiesto allo Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC) di esprimere un parere sulle fragranze allergizzanti?
Nell’Allegato II del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009 sono elencate le sostanze vietate nei prodotti cosmetici, mentre nell’Allegato III quelle sottoposte a specifiche limitazioni. Alcune delle sostanze presenti nei suddetti allegati sono fragranze allergizzanti.
Di conseguenza la Commissione Europea ritiene necessario revisionare questi elenchi, e, poiché l’ultimo aggiornamento sulle fragranze allergizzanti risaliva al 2003, è stata opportuna una riesame della questione da parte dello Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC). L’SCCS ha espresso il suo parere nel luglio del 2012.
Quali sono le risultanze che figurano nel parere dell’SCCS in merito alle fragranze allergizzanti?
L’SCCS ha sottolineato le seguenti evidenze:
    • tre allergeni (HICC, atranolo e cloratranolo) non sono ritenuti sicuri
    • i consumatori vanno informati della presenza di allergeni addizionali nei prodotti cosmetici
    • 12 sostanze chimiche individuali e 8 estratti naturali risultano essere particolarmente sensibilizzanti, come si evince dal numero di persone positive alle prove percutanee. L’SCCS ha suggerito che le 12 sostanze chimiche, anche quando sono presenti in estratti naturali, dovrebbero essere sottoposte a limiti di concentrazione nei prodotti cosmetici.
In che modo queste risultanze si riflettono nei cambiamenti proposti per il Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009?
I servizi della Commissione hanno proposto, nell'ambito della consultazione pubblica, che:
    • le tre sostanze sopra menzionate ritenute non sicure vengano vietate nei prodotti cosmetici
    • gli altri allergeni vengano sottoposti all'obbligo di etichettatura individuale sulla confezione dei cosmetici. In altri termini, questi allergeni devono far parte della lista degli ingredienti, unitamente alle parole ‘parfum’ o ‘aroma’. Poiché la frequenza d'uso delle fragranze è elevata può risultare estremamente difficile evitarle tutte, pertanto è ragionevole evitare quelle a cui il consumatore è già sensibilizzato.
Bisogna condurre ulteriori studi scientifici per determinare i limiti di concentrazione sicuri nelle sostanze chimiche che suscitano particolari preoccupazioni.
Come funziona il processo per cambiare gli allegati del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009? Quali saranno i prossimi passi da intraprendere?
A seguire il parere pubblicato dal Comitato Scientifico nel giugno 2012, ci sono state consultazioni informali con l'industria, con le organizzazioni dei consumatori, con gli operatori sanitari e con gli Stati membri dell'UE. Successivamente sarà avviata una consultazione pubblica. In base ai risultati delle consultazioni, si sottoporranno al voto degli Stati membri, rappresentati nella commissione permanente sui cosmetici, i cambiamenti proposti per il Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009. Dopo l’approvazione delle misure in questione, da parte degli Stati membri, il Parlamento europeo ed il Consiglio disporranno di tre mesi per esercitare il proprio diritto di esame critico delle decisioni prese. Se non si registreranno opposizioni alla proposta, l'adozione formale di questi cambiamenti è prevista per la fine del 2014 e l'inizio del 2015.
 
La Commissione vieterà determinati profumi?
La Commissione non intende vietare i profumi ma istituire il divieto d’uso nei cosmetici, di tre fragranze fortemente allergizzanti, risultate non sicure. Nel momento in cui queste fragranze sono parte di un profumo, quest’ultimo andrà riformulato sostituendo l'allergene vietato con un'altra sostanza.
 
È possibile evitare le allergie da fragranze evitando di usare cosmetici, profumi compresi?
Poiché le fragranze sono presenti in diversi tipi di cosmetici come profumi, creme e deodoranti, risulta molto difficile evitare tutte le fragranze. Tuttavia, resta importante evitare quelle a cui il consumatore è già sensibilizzato. Per queste ragioni è fondamentale specificare sulla confezione di un prodotto cosmetico gli allergeni presenti in esso.
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito:

RAPEX: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RISCHIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO, ADOTTATI NEI MESI DI APRILE-MAGGIO 2014 SULLA SICUREZZA D’USO DEI PRODOTTI COSMETICI.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II.

 

                                                                              RISCHIO CHIMICO

 

Si sottolinea che alcune delle segnalazioni riportate sono relative ad inchiostri per tatuaggi. Pur non essendo i tatuaggi prodotti cosmetici, riteniamo utile riportare nei nostri report mensili le segnalazioni ad essi relative data  l’attualità e l’importanza dell’argomento.

MERCURIO

 Due segnalazioni pervenute dall’Austria nella 16a settimana (Aprile):

$1Ø  prodotto schiarente per la pelle, prodotto in Pakistan, chiamato “Skin Bleach Cream - The ultimate fairness cream” (Tipo/numero di modello: The ultimate fairness cream (Exp 04/2016 BC); codice a barre: 8 966000 002449; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Stillman´s. Il prodotto era confezionato in una scatola pieghevole con un’etichetta stampata. Il barattolo contenente la crema era di plastica bianca non trasparente, con un tappo a vite metallico e stampe di diversi colori. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva mercurio in una concentrazione rilevata di 16400mg/kg. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, e per questo i consumatori sono stati avvertiti del rischio.

$1Ø  prodotto schiarente per la pelle, prodotto in Pakistan, chiamato “Bleach Cream - Skin Whitening Cream” (Tipo/numero di modello: 14016207-001; codice a barre: 6291101520595 No: 08C13; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della MEDICAM. Il prodotto era confezionato in una scatola pieghevole con un’etichetta stampata. Il barattolo contenente la crema era di plastica bianca trasparente, con un tappo a vite metallico e stampe di diversi colori. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva mercurio in una concentrazione rilevata di 38800mg/kg. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009.

COMPOSTI DEL POTASSIO E IDROSSIDO DI SODIO

Una segnalazione pervenuta dall’Estonia nella 16a settimana (Aprile):

$1Ø cosmetico liquido, prodotto in Russia, chiamato “Супер чистотело (Super cleanbody)” (Tipo/numero di modello: sconosciuto; Data di produzione: 09.2013; codice a barre: 4607082850255 No: 29; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Две линии (Two lines). Il prodotto era composto da bottiglie di plastica (1 e 3ml) con applicatore, contenenti un liquido trasparente, confezionate in una scatola di cartone bianco. Il prodotto era venduto per la rimozione della pelle dura o eccessivamente cheratinizzata. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva composti del potassio e idrossido di sodio in concentrazioni del 20%. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, e per questo è stato ritirato dal commercio, richiamato dagli utilizzatori finali e i consumatori sono stati avvertiti del rischio.

4-METIL-M-FENILENDIAMMINA

Tre segnalazioni pervenute dalla Germania nella 17a settimana (Aprile):

$1Ø  inchiostro per tatuaggi, prodotto negli Stati Uniti, chiamato “Bringing you the brightest Color Period – Lipstick Red” (Tipo/numero di modello: Lipstick Red; codice a barre: lotto 139; data di scadenza: 28.12.2016; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Eternal Ink. Il prodotto conteneva nella confezione quattro bottiglie di plastica con un contagocce a vite ed etichette adesive plastificate. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva una concentrazione di ammine aromatiche come la 4-metil-m-fenilendiammina di 302 mg/kg, superiore al limite consentito. Secondo la Risoluzione sui requisiti e i criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP (2008), in un inchiostro per tatuaggi le ammine aromatiche come la 4-metil-m-fenilendiammina, dati gli effetti cancerogeni, non dovrebbero né essere presenti né essere liberate dagli azo-coloranti. Il prodotto non era, quindi, conforme alla legislazione vigente e per questo è stato respinto alla frontiera.

$1Ø  inchiostro per tatuaggi, prodotto in Cina, chiamato “Cherry Bomb” (Tipo/numero di modello: Article#ST1036CHB; codice a barre: 20366L2799034 N. SS29; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Intenze. Il prodotto era contenuto in quattro bottiglie di plastica aventi un contagocce a vite ed etichette adesive ritraibili in un film plastico. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva una concentrazione di ammine aromatiche come la 4-metil-m-fenilendiammina di 1133 mg/kg. Secondo la Risoluzione sui requisiti e i criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP (2008), in un inchiostro per tatuaggi le ammine aromatiche come la 4-metil-m-fenilendiammina, dati gli effetti cancerogeni, non dovrebbero né essere presenti né essere liberate dagli azo-coloranti. Il prodotto non era, quindi, conforme alla legislazione vigente e per questo è stato respinto alla frontiera.

$1Ø  inchiostro per tatuaggi, prodotto negli Stati Uniti, chiamato “Advanced Black and Grey Tattoo Ink Formula, Dark Tone- Bob Tyrrell Edition” (Tipo/numero di modello: LOT: SS75 EXP: 03(03/17; codice a barre: BK56DISimx40; REF: 10559C23001; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Intenze. Il prodotto era contenuto in quattro bottiglie di plastica aventi un contagocce a vite ed etichette adesive plastificate. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva una concentrazione di ammine aromatiche come la 4-metil-m-fenilendiammina superiore a 260 mg/kg, una concentrazione di piombo di 14,85 mg/kg, e una concentrazione di rame di 4310 mg/kg. Secondo la Risoluzione sui requisiti e i criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP (2008), in un inchiostro per tatuaggi le ammine aromatiche come la 4-metil-m-fenilendiammina, dati gli effetti cancerogeni, non dovrebbero né essere presenti né essere liberate dagli azo-coloranti, inoltre i livelli di piombo non dovrebbero superare i 2 mg/kg. Il prodotto non era, quindi, conforme alla legislazione vigente e per questo è stato respinto alla frontiera.

2-METILRESORCINOLO

Una segnalazione pervenuta dalla Slovacchia nella 17a settimana (Aprile):

$1Ø tintura per ciglia e sopracciglia, prodotto in Germania, chiamato “PROFIPIL” (Tipo/numero di modello: 3 Brown; EAN (Numero Europeo Articolo): 5998889509132; Data di produzione: 19.11.2012 e 06.04.2013; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della KALLOS. Il prodotto era contenuto in un tubo arancione (15 ml) confezionato in una scatola di cartone nero con il marchio in arancione. Il periodo di utilizzo dopo l’apertura (PaO) era di 12 mesi. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva 2-metilresorcinolo in una concentrazione superiore a 1758 mg/kg. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, e per questo è stato ritirato dal commercio, è stata vietata la commercializzazione e prese altre misure.

DIBUTILFTALATO

Una  segnalazione pervenuta dalla Repubblica Ceca nella 17a settimana (Aprile):

$1Ø smalto per unghie, prodotto in Repubblica Ceca, chiamato “Jazz- acrylic lacquer” (Tipo/numero di modello: Shade number: “40“ SILVER - light blue; codice a barre: sconosciuto; Data di produzione: 14.08.2013; Data di scadenza: 14.08.2017; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Bellazi. Il prodotto era contenuto in una boccetta di vetro (11ml) laccata di blu e con un tappo nero di plastica. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva dibutilftalato in una concentrazione del 4,7%. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009 e per questo è stato ritirato dal commercio.

NONILFENOLO ETOSSILATO

Una segnalazione pervenuta dal Regno Unito nella 19a settimana (Maggio):

$1Ø struccante, prodotto in Cina, chiamato “Brush Cleanser” (Tipo/numero di modello: sconosciuto; codice a barre: sconosciuto; 47000000 - Cleaning / Hygiene Products) della Beauties Factory. Il prodotto era un liquido rosa contenuto in una bottiglia di plastica chiara, con un tappo e scritte nere, confezionato in una scatola di cartone nero con scritte bianche. Sulla scatola c’erano inoltre la data di produzione: 7.09.2012 e la data di scadenza 6.09.2015. Il prodotto presentava un rischio ambientale di inquinamento poiché il liquido struccante rosa conteneva nonilfenolo etossilato in una concentrazione di 8,2%, superiore al limite consentito. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento vigente REACH e per questo è stato ritirato dal commercio.

O-ANISIDINA

Una segnalazione pervenuta dall’Italia nella 19a settimana (Maggio):

$1Ø inchiostro per tatuaggi, prodotto negli Stati Uniti, dal nome sconosciuto (Tipo/numero di modello: Scarlet Red; codice a barre: Batch SR74247; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della StarBrite. Il prodotto era contenuto in una bottiglia rossa con un’etichetta bianca sulla quale erano indicati marca, lotto e data di scadenza. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva una concentrazione dell’8,3% dell’ammina aromatica o-anisidina (o-metossianilina codice CAS n° 90-04-0), la quale è considerata cancerogena, mutagenica, tossica e sensibilizzante. Secondo la Risoluzione sui requisiti e i criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP (2008), in un inchiostro per tatuaggi l’o-anisidina, non dovrebbe essere presente. Il prodotto non era, quindi, conforme alla legislazione vigente e per questo è stato bandito dal mercato e sono state attuate altre misure di sicurezza.

RISCHIO MICROBIOLOGICO

Una segnalazione pervenuta dalla Germania nella 17a settimana (Aprile):

$1Ø shampoo per capelli, prodotto in Germania, chiamato “Basisches Shampoo (basic shampoo)” (Tipo/numero di modello: Basic Shampoo, 250 ml; codice a barre: CH.B:3536-1; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Basic world. Il prodotto era contenuto in una bottiglia di plastica bianca con un’etichetta adesiva e un tappo dosatore da capovolgere. Il periodo di utilizzo dopo l’apertura era di 12 mesi. Il prodotto presentava un rischio microbiologico poiché conteneva un elevato livello di Pseudomonas Aeruginosa (10000 CFU/g), specificamente patogeno. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, e per questo è stato ritirato dal commercio, e ritirato dagli utilizzatori finali.

RAPEX: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RISCHIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO, ADOTTATI NEL MESE DI MAGGIO 2014 SULLA SICUREZZA D’USO DEI PRODOTTI COSMETICI.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
 
                                                                                                     RISCHIO CHIMICO
 
Si sottolinea che alcune delle segnalazioni riportate sono relative ad inchiostri per tatuaggi. Pur non essendo i tatuaggi prodotti cosmetici, riteniamo utile riportare nei nostri report mensili le segnalazioni ad essi relative data  l’attualità e l’importanza dell’argomento.
 
COMPOSTI DEL POTASSIO E IDROSSIDO DI SODIO
Una segnalazione pervenuta dall’Estonia nella 20a settimana (Maggio):
  • “Super clean body)(Tipo/numero di modello: N/A; Datadi produzione: 08.2013; codice a barre: 4607082850026 n. 41; Il prodotto era composto da bottiglie di plastica (1 ml) con applicatore, contenenti un liquido chiaro, confezionate in una scatola di cartone bianco. Il prodotto era venduto per la rimozione della pelle dura o eccessivamente cheratinizzata. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva composti del potassio e idrossido di sodio in concentrazioni del 20%. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, e per questo è stato ritirato dal commercio.

 

PIOMBO
Una segnalazione pervenuta dalla Germania nella 22a settimana (Maggio):
  • inchiostro per tatuaggi, prodotto in Cina, chiamato “Micro Pigment - Cosmetic Color” (Tipo/numero di modello: Jet Black; codice a barre: sconosciuto; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Bio Touch. Il prodotto era un liquido nero contenuto in una piccola bottiglia di plastica. Il prodotto presentava un rischio chimico poiché conteneva una concentrazione di 16,5 mg/kg di piombo, superiore ai limiti consentiti. Secondo la Risoluzione sui requisiti e i criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP (2008), in un inchiostro per tatuaggi la concentrazione di piombo non dovrebbe superare i 2 mg/kg. Il prodotto non era, quindi, conforme alla legislazione vigente e per questo è stato respinto alla frontiera.

 

                                                                                                        RISCHIO MICROBIOLOGICO
Una segnalazione pervenuta dall’Austria nella 21a settimana (Maggio):
  • shampoo per capelli, prodotto in Germania, chiamato “Dr Sacher´s Original Totes Meer Salz Shampoo” (Tipo/numero di modello: 39024; codice a barre: 4 030348 198615; 53000000-Beauty/Personal Care/Hygiene) della Dr Sacher's. Il prodotto era contenuto in una bottiglia di plastica trasparente con un tappo a vite bianco di plastica opaca. Il prodotto presentava un rischio microbiologico poiché conteneva un elevato livello di Pseudomonas Aeruginosa, a cui si accompagnava un livello superiore alle 27000 CFU/g di microrganismi mesofili aerobi. Il prodotto non era, quindi, conforme al Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, e per questo è stato distrutto e i consumatori sono stati avvertiti del rischio.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI: RICHIESTA DI OPINIONI SCIENTIFICHE SU ALCUNE SOSTANZE IMPIEGATE NEI PRODOTTI COSMETICI.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II.

Recentemente, è stato richiesto allo Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC) di esprimere la propria opinione in merito all’uso di alcune sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici.

Alluminio

Premessa

Nel settembre del 2011 l’Unità B2 Cosmetici e Dispositivi Medici della Direzione Generale Salute e Consumatori, ha ricevuto una relazione presentata dall’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), l’attuale Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM, Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Medicinali e dei Prodotti Sanitari), che sollevava preoccupazione riguardo all’uso di alluminio nei deodoranti e negli antitraspiranti. Gli altri Stati Membri hanno chiesto di prestare attenzione anche all’uso di alluminio in altri prodotti cosmetici, come i rossetti e i dentifrici.

Nell’ottobre del 2012, la Commissione ha ricevuto, dal Cosmetics Europe (The Personal Care Association, Associazione europea dell’industria cosmetica), un “Documento scientifico che discute l’esposizione sistemica all’Alluminio tramite i suoi sali solubili per via cutanea”, nel quale venivano fornite informazioni sulla vastità degli ingredienti cosmetici contenenti Alluminio con diverse funzioni in vari tipi di prodotti. In particolare, il contributo del Cosmetics Europe si era concentrato su :

-     Ingredienti idrosolubili contenenti Alluminio comprendenti: Sali inorganici semplici; Sali organici semplici; Alluminio benzoato; Cloroidrati; tutti utilizzati in prodotti per la cura della pelle. Nel CosIng (Database Europeo degli ingredienti e sostanze utilizzate nei cosmetici), le funzioni di questi ingredienti sono indicate come astringenti, tamponanti, deodoranti e antitraspiranti.
-    Ingredienti non idrosolubili contenenti Alluminio comprendenti: Minerali; Cristalli e Argille; coloranti colloidali di Alluminio; Carboidrati e Sali di acidi Grassi. I Minerali, i Cristalli e le Argille insolubili, sono solitamente aggiunti ai prodotti cosmetici in quanto eccipienti di costituzione, pigmenti colorati e talvolta abrasivi miti. I coloranti colloidali di Alluminio detti “lakes” sono maggiormente utilizzati nei rossetti.
Secondo Cosmetics Europe, le diverse proprietà chimico-fisiche che l’Alluminio ha nei vari composti chimici, rendono difficile la determinazione della biodisponibilità orale e dermica, conducendo ad una stima incerta riguardo all’esposizione.

Nel giugno del 2013, la Commissione ha ricevuto un dossier chiamato “La valutazione del rischio da esposizione all’Alluminio attraverso gli alimenti e l’uso di cosmetici nella popolazione norvegese” dal Norwegian Scientific Committee for Food Safety (Comitato scientifico Norvegese per la salute alimentare). In sintesi, nel suddetto documento, l’esposizione all’Alluminio tramite gli alimenti e l’uso di cosmetici nella popolazione norvegese, fu calcolata e relazionata a due valori tossicologici di riferimento: l’apporto settimanale tollerabile (TWI, tolerable week intake) di 1 mg Al/kg di peso corporeo alla settimana stabilito dall’EFSA (European Food Safety Authority; Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) nel 2008, e l’apporto settimanale tollerabile provvisorio (PTWI, provisional tolerable week intake) di 2 mg Al/kg di peso corporeo alla settimana stabilito dal JECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; Comitato congiunto di esperti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sugli additivi alimentari) nel 2011. Questi due valori derivavano da studi sullo sviluppo di neurotossicità in animali di laboratorio. Nei cosmetici, rossetti, lucidalabbra, antitraspiranti e alcune marche di dentifrici sbiancanti, sono state stimate delle fonti rilevanti di esposizione all’alluminio. La valutazione del rischio da parte della Norvegia aveva lo scopo di dimostrare che i prodotti cosmetici e in particolare gli antitraspiranti, potrebbero contribuire notevolmente, più della dieta, all’esposizione totale sistemica all’alluminio in persone che utilizzano suddetti prodotti.

 
In questa richiesta d’opinione le domande poste al Comitato erano:
  1. Sulla base dei dati scientifici forniti, al Comitato viene richiesto di stabilire il possibile rischio per la salute umana dovuto alla presenza di Alluminio nei cosmetici, in particolare in prodotti antitraspiranti e deodoranti, rossetti e dentifrici, considerando anche l’esposizione da altre fonti come  alimenti e integratori.  
  2. Nel caso in cui, la stima dell’esposizione all’Alluminio tramite specifici prodotti cosmetici risultasse preoccupante, si richiede al Comitato di raccomandare concentrazioni limite sicure per la presenza di Alluminio in quei prodotti o altre misure per ridurre il rischio.
La risposta complessiva del Comitato è stata:
L’Alluminio, ad alte dosi, ha una nota tossicità sistemica. Il Comitato ritiene che, a causa della mancanza di dati adeguati sull’assorbimento dermico al fine di stimare l’assorbimento sistemico di Alluminio, conseguente all’uso di cosmetici, la valutazione del rischio non possa essere effettuata e che a tal fine si dovrebbero utilizzare modelli sperimentali di esposizione umana nelle condizioni d’uso.
Si sottolinea, inoltre, che esiste una certa confusione rispetto alla terminologia “deodorante” per i diversi prodotti presenti sul mercato poiché questi spesso contengono sia ingredienti tipicamente deodoranti che antitraspiranti.

 

Composti Borati

Premessa

Il paragrafo 2, dell’articolo 15 del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, prevede che l’uso di sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per l’organismo), ai sensi dell’Allegato VI, parte 3, categoria 1A o 1B del Regolamento (CE) n. 1272/2008, dovrebbe essere proibito. Questo divieto d’uso nei prodotti cosmetici ricorre dalla data di applicazione della classificazione delle sostanze CMR, ai sensi dell’Allegato VI, parte 3, categoria 1A o 1B del Regolamento (CE) n. 1272/2008, a meno che, entro 15 mesi dall’inclusione di queste sostanze nel Regolamento, venga adottata una misura di autorizzazione. Quest’ultima, viene adottata dalla Commissione, in via eccezionale, nel caso in cui le condizioni del paragrafo 2, dell’articolo 15 del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, vengano rispettate.
Diversi composti borati sono stati classificati come sostanze CMR categoria 1B ai sensi dell’Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Gli stessi sono già presenti nelle voci 1a, 1b, e 12 nell’Allegato III del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009. Per queste sostanze, le condizioni per l’eccezione al divieto d’uso presenti nel paragrafo 2, dell’articolo 15 del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009, non sono state adempiute.
È inoltre necessario rettificare le voci 1a, 1b, e 12 dell’Allegato III al Regolamento sui prodotti cosmetici, al fine di comunicare che questi composti borati, perborato sodico e acido perborico, già classificati come sostanze CMR 1B, non sono più ammessi nei prodotti cosmetici.
Ad ogni modo, è necessaria una delucidazione su alcuni aspetti scientifici riguardanti l’intero gruppo dei borati.  Sembra che i borati, tetraborati e octaborati, a contatto con l’acqua, formino acido borico, classificato come sostanza CMR 1B. Se ci fossero prove scientifiche inerenti a questo processo, l’intero gruppo dei borati, tetraborati e octaborati, potrebbe essere proibito per l’uso nei prodotti cosmetici. È poi richiesto un chiarimento su quest’aspetto per i borati, tetraborati e octaborati, così riportati nel CosIng (Database Europeo degli ingredienti e sostanze utilizzate nei cosmetici): MEA-BORATO (monoetanolammina estere con acido borico); MIPA-BORATO (monoisopropilammina); POTASSIO BORATO; TRIOCTILDODECIL BORATO (triestere dell’acido borico con l’octildodecanol); ZINCO BORATO.
Per completezza, si ricorda che sono già state adottate diverse opinioni scientifiche sui composti borati:
-          Lo Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-food products (SCCNFP, Comitato Scientifico per i Prodotti Cosmetici e Non Alimentari, CSPCNA), il 23 settembre 1998, ha espresso il suo parere riguardo all’Acido Borico, Borati e Tetraaborati con l’opinione SCCNFP/0025/98.
-          Lo Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC), nel giugno del 2010, ha espresso il suo parere sul Perborato Sodico e l’Acido Perborico con l’ opinione SCCS/1345/10, e sui composti Borati con l’opinione SCCS/1249/09.
 
 
Alla luce della classificazione dell’Acido Borico come sostanza CMR 1B ai sensi dell’Allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in questa richiesta d’opinione le domande poste al Comitato erano:
  1. Sulla base delle attuali conoscenze riguardo la chimica dei borati, tetraborati e octaborati, l’SCCS ritiene che questi composti, presenti nel prodotto cosmetico, a contatto con l’acqua, possano trasformarsi in acido borico?
  2. In caso di risposta affermativa alla domanda 1, l’SCCS ritiene che le restrizioni applicabili all’acido borico dovrebbero essere estese all’intero gruppo dei borati?
Le risposte del Comitato sono state:
  1. L’SCCS ritiene che tutte le sostanze sopramenzionate (borati, tetraborati e octaborati), così come altri sali o esteri dell’acido borico riportati nel database CosIng come MEA-borato, MIPA-borato, potassio borato, trioctildodecil borato e zinco borato, a contatto con l’acqua si trasformano in acido borico.
  2. L’SCCS ritiene che questi composti hanno proprietà chimiche, biologiche e tossiche, simili all’acido borico. Di conseguenza, le restrizioni generali applicabili all’acido borico, dovrebbero essere estese all’intero gruppo dei borati.

Olio di arachidi

Premessa

L’olio di arachidi, ovvero olio di Arachis Hypogaea secondo il nome INCI (Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici), e i suoi derivati, hanno ampio uso nei prodotti cosmetici. L’utilizzo dell’olio di arachidi nei prodotti cosmetici non è attualmente legiferato nel Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n. 1223/2009. Diversi Stati Membri hanno recentemente segnalato problemi di sicurezza riguardo all’uso di questa sostanza come ingrediente nei prodotti cosmetici. Le preoccupazioni sono nate dal fatto che è stato segnalato un inaspettato rischio di allergia alimentare alle arachidi, in particolare in bambini tra 0-3 anni, nei quali probabilmente, la prima sensibilizzazione è avvenuta tramite l’uso, nei primi sei mesi di vita, di cosmetici contenenti olio di arachidi.
Durante l’autunno/inverno del 2009/2010 è stato fatto un invito pubblico di richiesta di dati scientifici sull’uso dell’olio di arachidi nei prodotti cosmetici.
 
In questa richiesta d’opinione le domande poste al Comitato erano:
  1. Sulla base dei dati scientifici, il Comitato ritiene sicuro per i consumatori, l’uso dell’olio di arachidi e/o dei suoi derivati nei prodotti cosmetici?
  2. L’SCCS ha qualche preoccupazione riguardo all’uso dell’olio di arachidi e/o dei suoi derivati nei prodotti cosmetici?
La risposta complessiva del Comitato è stata:
Poichè non è possibile definire il livello di allergeni proteici dell’arachide nell’olio di arachidi (non essendoci standard di raffinatezza per l’olio di arachidi), e che casi pericolosi di allergia alle arachidi si sono verificati in soggetti allergici alle arachidi, che hanno usato prodotti per uso topico contenenti l’olio di arachidi, quest’ultimo e i suoi derivati contenenti proteine dell’arachide non possono essere utilizzati senza rischi nei prodotti cosmetici, sulla base delle prove scientifiche attualmente disponibili.
Al momento, non si conosce alcuna soglia di sicurezza alla quale i soggetti allergici alle arachidi possano essere esposti tranquillamente alle proteine dell’arachide. 

   

  

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