MINISTERO DELLA SALUTE: INFORMAZIONI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DEI COSMETICI.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia (ex Dip.to di Farmacologia Sperimentale), Università di Napoli Federico II.

Riportiamo di seguito una notizia apparsa sul sito del Ministero della Salute, relativa alla contraffazione dei prodotti cosmetici. Nell’articolo citato il Ministero della Salute ha sottolineato che in Italia, la produzione e la vendita dei cosmetici sono disciplinate dalla Legge n. 713 dell’11 ottobre 1986, che ha recepito la Direttiva comunitaria 76/768/CEE sui prodotti cosmetici.
Il Ministero ha evidenziato che nell’articolo 1 della Legge 713/86 vengono definiti prodotti cosmetici “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”.
Il Ministero ha riportato, inoltre, che la legge Legge 713/86 tratta anche gli aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici, alla loro presentazione, alla produzione, alla vendita e all’importazione.
Nell’articolo viene, inoltre, evidenziato che il 22 dicembre 2009 nella G.U. dell’UE è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, il quale entrerà in vigore dall’11 luglio 2013 e avrà lo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e successive modifiche).
Il Ministero della Salute recentemente ha focalizzato la sua attenzione sul fenomeno della contraffazione dei prodotti cosmetici, che vanno dai profumi ai dentifrici fino a saponi e detergenti. Nell’articolo viene riportata la definizione di prodotto cosmetico contraffatto presente nel Regolamento Europeo n. 1383 del 22 luglio 2003: “Per merce contraffatta s’intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali”.
Il fenomeno della contraffazione, come riportato, può arrecare gravi danni sia alla salute sia all’economia delle aziende produttrici, tali prodotti, infatti, sono di provenienza sconosciuta e possono contenere metalli pesanti, impurezze, sostanze vietate o un’elevata carica microbica. Essi, inoltre, vengono immessi in commercio in maniera illegale, recando gravi danni economici alle imprese che operano legalmente. Il Ministero della Salute ha sottolineato che questo fenomeno è soggetto a sanzioni disciplinate dal codice civile, penale ed industriale e che è fondamentale contrastare questa problematica intraprendendo una propaganda d’informazione rivolta ad istituzioni pubbliche, consumatori, operatori del settore, organi di polizia. Il Ministero, a tale scopo, collabora con il CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione) e con la task-force IMPACT Italia.
Nell’articolo, inoltre, vengono fornite le indicazioni per individuare un prodotto cosmetico contraffatto, ovvero, effettuare un’accurata analisi dell’etichetta e verificare se essa indica:

• il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
• il contenuto nominale (obbligatoriamente in italiano), con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;
• la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se il periodo di validità è inferiore a trenta mesi, o la validità dopo apertura se la data di scadenza del prodotto integro è superiore a trenta mesi (obbligatoriamente in italiano).
• per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto o dall’acronimo “PAO” (Period after opening). Sono oggetto di possibili deroghe: prodotti monodose (es. campioni gratuiti); prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante (es. aerosol); prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento;
• le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano). In caso d’impossibilità pratica a riportare sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un foglio d’istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante un simbolo di rinvio;
• il lotto di fabbricazione;
• il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE;
• la funzione del prodotto (obbligatoriamente in italiano), salvo che risulti chiaramente dalla presentazione del prodotto;
•l’elenco degli ingredienti (può essere riportato anche solo sull’imballaggio esterno del prodotto).

L’etichetta deve rispettare queste condizioni, altrimenti il prodotto può definirsi contraffatto.

   

  

cerca