COMITATO SCIENTIFICO PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI: RICHIESTA DI OPINIONI SCIENTIFICHE SU ALCUNE SOSTANZE IMPIEGATE NEI PRODOTTI COSMETICI.

Lidia Sautebin - Dipartimento di Farmacia (ex Dip.to di Farmacologia Sperimentale), Università di Napoli Federico II.

Recentemente, è stato richiesto allo Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC) di esprimere la propria opinione in merito all’uso di alcune sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici.

DICLOROMETANO
Premessa
Il diclorometano o cloruro di metilene (CAS n° 75-09-2, EC n° 200-838-9) è una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici, oggetto di restrizione dal 1976, e attualmente utilizzata ad una concentrazione massima del 35% (voce 7 Allegato III* della Direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici). Inoltre, le miscele di diclorometano e 1,1,1- tricloroetano (tale miscela risulta meglio disciplinata dal Regolamento1005/2009 (CE) sulle sostanze lesive per l'ozono) non possono essere utilizzate in una concentrazione totale superiore al 35%.
Dopo la prima valutazione da parte del Comitato si sarebbe potuto pensare che il diclorometano fosse utilizzato come propellente, aspetto che in origine si rifletteva nella voce della Direttiva “Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente in etichetta: Per i preparati dispensati come aerosol. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente”. Questa voce è stata eliminata dalla Direttiva 82/368/CEE (seconda modifica della Direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici).
Nella Direttiva 76/768/CEE sui cosmetici, alla voce “Altre limitazioni e prescrizioni” viene riportato che “il contenuto massimo di impurezze deve essere pari allo 0,2%”. Quest’affermazione, tuttavia, sembra essere ambigua poiché non è chiaro se il diclorometano non possa essere presente come impurezza (in concentrazioni fino a 0,2%) in altri ingredienti o in prodotti cosmetici, o se debba avere una purezza minima del 99,8%.
Il primo parere scientifico sul diclorometano è stato pubblicato il 30giugno 1987; l'11aprile 1989, il Comitato Scientifico di Cosmetologia vi ha aggiunto una relazione integrativa, in cui è stata accertata la sicurezza d’impiego alle concentrazioni sopra indicate.
Il diclorometano è classificato come sostanza CMR di categoria 2 (sostanze CMR ai sensi del Regolamento 1272/2008, Classification, Labelling and Packaging, CLP).
L’attuale Submission è stata redatta dopo la pubblicazione di un bando pubblico per la presentazione dei dati scientifici.
Opinione SCCS/1408/11
Le domande poste al Comitato erano:
1. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso del diclorometano nei prodotti cosmetici fino ad una concentrazione del 35%?
2. Se tale limite di concentrazione è ritenuto sicuro, esso è da considerare valido solo per il suo uso come propellente o anche per il suo uso come solvente?
3. Il Comitato può valutare se il contenuto d’impurezze è da considerarsi riferito al diclorometano in quanto tale o se la sua presenza come impurezza nei prodotti cosmetici non debba essere superiore allo 0,2%?
4. Il Comitato ha ulteriori preoccupazioni riguardo all’utilizzo del diclorometano nei prodotti cosmetici?
Le risposte del Comitato sono state:
1. Le prove scientifiche condotte sul diclorometano non evidenziano cardiotossicità o tossicità riproduttiva per l'uomo, se non ad alti livelli. Anche se esso risulta cancerogeno (in seguito ad inalazione) nel topo, sono stati individuati fattori che spiegano la maggiore suscettibilità dei topi rispetto agli esseri umani. La quantificazione del rischio per l'uomo per quel che riguarda il profilo tossicocinetico, e la successiva comparazione del profilo tossicocinetico tra topo e uomo, indica che il rischio di cancro indotto dal diclorometano sarebbe trascurabile.
Sulla base dei dati disponibili sull'esposizione al diclorometano contenuto in spray per capelli, e valutando i dati limitati sugli effetti neurocomportamentali e sullo sviluppo neurologico (dopo un’esposizione a breve termine), il Comitato ha ritenuto che negli spray per capelli un contenuto di diclorometano del 35% non sia sicuro per il consumatore.
2. Non è possibile rispondere.
3. Non è possibile rispondere.
4. Non sono disponibili ulteriori informazioni su altri prodotti cosmetici.

*Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.


1, 2, 4 – TRIIDROSSIBENZENE
Premessa
L’1, 2, 4 – triidrossibenzene è stato sottoposto per la prima volta a valutazione scientifica dal Colipa (l’attuale Cosmetics Europe) nell’agosto 1981 (Submission I). Il 4 novembre 1991 l’SCCS stabilisce che i dati disponibili non sono sufficienti per un’adeguata classificazione della sostanza. La Submission II viene presentata dal Colipa nel settembre 1994 e la Submission III nell’agosto 2001.
La Submission IV contiene dati scientifici completi ed aggiornati, in linea con il secondo step della valutazione delle sostanze contenute in tinture per capelli.
Il 18 marzo 2006, durante il 7° meeting plenario, l’SCCP (Comitato Scientifico per i Prodotti Cosmetici, CSPC) espone il parere SCCP/0962/05, in cui stabilisce che i dati presentati sull’1, 2, 4– triidrossibenzene sono inadeguati per una corretta valutazione, e che è necessario fornirne altri su:
- La caratterizzazione del/dei prodotto/i di reazione, essendo tale sostanza instabile nei sistemi acquosi.
- I test in vivo del micronucleo per escludere il potenziale clastogenico (alterazione strutturale dei cromosomi).
- Una completa interpretazione dei dati presenti nella letteratura scientifica.
- Ulteriori dati sul potenziale di mutazione genica.
Il Comitato, inoltre, sottolinea che tale sostanza, utilizzata nelle tinture per capelli, risulta un sensibilizzante cutaneo più forte delle altre sostanze coloranti.
L’attuale Submission è stata formulata dalle industrie per rispondere alle richieste dell’SCCP.
Opinione SCCS/1452/11
Le domande poste al Comitato erano:
1. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso diretto dell’1, 2, 4 –triidrossibenzene nelle tinture per capelli fino ad una concentrazione del 3%?
2. Il Comitato raccomanda ulteriori restrizioni riguardo al suo utilizzo in tali formulazioni?
La risposta complessiva del Comitato è stata:
Le informazioni fornite sono insufficienti per valutare la sicurezza d'uso della sostanza. Prima di ogni ulteriore considerazione, devono essere fornite informazioni circa:
- La corretta caratterizzazione e quantificazione dell’1,2,4-Triidrossibenzene, così come l’identificazione e la quantificazione delle impurezze in tutti i lotti di prova.
- Caratterizzazione del/dei prodotto/i di eventuali reazioni di ossidazione a cui il consumatore può essere esposto, a causa della instabilità dell’1,2,4-triidrossibenzene nei sistemi acquosi. Nel caso risulti un’esposizione rilevante a tali prodotti di reazione, potrebbero essere necessari ulteriori dati sulla tossicità.
- Prove in vivo per valutare il potenziale di mutazione genetica; si rammenta, tuttavia, che tali test non sono più consentiti.
Il Comitato sottolinea che l’1,2,4-triidrossibenzene è risultato estremamente sensibilizzante per la pelle.

5 - AMMINO- 6 - CLORO - O- CRESOLO
Premessa
Il 5 - ammino- 6 - cloro - o- cresolo è stato sottoposto per la prima volta a valutazione scientifica dal Colipa (l’attuale Cosmetics Europe) nel febbraio 1993 (Submission I). La Submission II viene presentata nel dicembre 2005.
L’SCCS stabilisce con il parere SCCS/1225/09 che il basso margine di sicurezza d'uso di tale sostanza nelle tinture per capelli di tipo ossidativo e non ossidativo, quando utilizzato ad una concentrazione massima sul cuoio capelluto del 2,0%, rappresenti un rischio per la salute del consumatore.
Nell’aprile 2012 il Colipa invia un nuovo dossier con i risultati di uno studio sulla penetrazione cutanea della sostanza quando utilizzata nei prodotti per la colorazione dei capelli. Gli aggiornamenti, che comprendono i dati sulla penetrazione cutanea e la stabilità nelle condizioni d'uso, sono presenti nella Submission III.
Opinione SCCS/1493/12
Le domande poste al Comitato erano:
1. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso del 5 - ammino- 6 –cloro - o- cresolo nelle tinture per capelli di tipo ossidativo e non ossidativo fino ad una concentrazione sul cuoio capelluto dell’1%?
2. Il Comitato raccomanda ulteriori restrizioni riguardo al suo utilizzo in tali formulazioni?
La risposta complessiva del Comitato è stata:
L’uso del 5 - ammino- 6 - cloro - o- cresolo può essere ritenuto sicuro per la salute dei consumatori quando utilizzato ad una concentrazione massima dell’1% nelle tinture di tipo ossidativo, e ad una concentrazione massima dello 0,5% nelle tinture di tipo non ossidativo.

2, 2’- METILENBIS- 4- AMMINOFENOLO HCL
Premessa
Il 2, 2’- metilenbis- 4- amminofenolo HCl è stato sottoposto per la prima volta a valutazione scientifica dal Colipa (l’attuale Cosmetics Europe) nel marzo 2003 (Submission I).
L’SCCP stabilisce con il suo primo parere scientifico (SCCP/1142/07), espresso il 16 dicembre 2008, che il basso margine di sicurezza d'uso di tale sostanza nelle tinture per capelli di tipo ossidativo e non ossidativo, quando utilizzato ad una concentrazione massima sul cuoio capelluto del 2,0%, sia in presenza che in assenza di uno sviluppatore, rappresenti un rischio per la salute del consumatore.
Il Comitato sottolinea che per tale sostanza non può essere esclusa la possibilità che induca mutazione genica.
Nella Submission II, quella attuale, viene proposto di ridurre la concentrazione d’uso all’1% e viene presentato uno studio in vitro sulla mutazione genica indotta nei mammiferi.
Opinione SCCS/1490/12
Le domande poste al Comitato erano:
1. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso del 2, 2’- metilenbis- 4- amminofenolo HCl nelle tinture per capelli di tipo ossidativo e non ossidativo ad una concentrazione massima sul cuoio capelluto dell’1%?
2. Il Comitato ha ulteriori preoccupazioni riguardo al suo utilizzo nelle tinture per capelli di tipo ossidativo?
La risposta complessiva del Comitato è stata:
L’uso del 2, 2’- metilenbis- 4- amminofenolo HCl può essere ritenuto sicuro per la salute dei consumatori quando utilizzato ad una concentrazione massima sul cuoio capelluto dell’1% nelle tinture di tipo ossidativo e non ossidativo. Il Comitato sottolinea il potere sensibilizzante della sostanza.

ACIDO 4- AMMINO- 2- NITRODIFENILAMMINO-2’-CARBOSSILICO
Premessa
L’acido 4- ammino- 2- nitrodifenilammino-2’-carbossilico è stato sottoposto per la prima volta a valutazione scientifica dal Colipa (l’attuale Cosmetics Europe) nell’agosto 1994 (Submission I). La Submission II viene presentata nel luglio 2005. Secondo tale Submission la sostanza viene utilizzata come colorante diretto in tinture per capelli o come ingrediente di tinture di tipo ossidativo (può o non può essere miscelato con uno sviluppatore a base di perossido di idrogeno) ad una concentrazione massima sul cuoio capelluto del 2,0%.
Nel marzo 2011 l’SCCS ha emesso un parere (SCCS/1302/10) in cui ritiene necessario un chiarimento circa alcuni aspetti connessi con il potenziale di genotossicità.
Lo scopo della Submission III, presentata dal Colipa nell’aprile 2012, è quello di descrivere i risultati di ulteriori studi in vitro sulla sulla sintesi del DNA non programmata (Unscheduled DNA Synthesis, UDS) per una valutazione della sicurezza d'uso di questa sostanza
Opinione SCCS/1497/12
Le domande poste al Comitato erano:
1. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso dell’acido 4- ammino- 2- nitrodifenilammino-2’-carbossilico nelle tinture per capelli di tipo non ossidativo fino ad una concentrazione sul cuoio capelluto del 2%?
2. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso dell’acido 4- ammino- 2- nitrodifenilammino-2’-carbossilico nelle tinture per capelli di tipo ossidativo fino ad una concentrazione sul cuoio capelluto del 2%?
3. Il Comitato raccomanda ulteriori restrizioni riguardo al suo utilizzo nelle tinture per capelli di tipo ossidativo e non ossidativo?
La risposta complessiva del Comitato è stata:
Per trarre adeguate conclusioni sul potenziale di mutazione genica sono necessari ulteriori test in vivo. Tutti i lotti dell’acido 4- ammino- 2- nitrodifenilammino-2’-carbossilico così come il materiale grezzo contengono circa il 2% di impurezze, che devono essere caratterizzate chimicamente, in particolare per escludere la presenza di 2-nitro-p-fenilendiammina (CAS n°5307-14-2), sostanza vietata nei prodotti cosmetici dalla Direttiva 76/768/CEE.
Il Comitato sottolinea che non può essere escluso un potenziale sensibilizzante per tale sostanza.

BASIC BROWN 16
Premessa
Il Basic Brown 16 è stato sottoposto per la prima volta a valutazione scientifica dal Colipa (l’attuale Cosmetics Europe) nell’agosto 1992 (Submission I).
La Submission II viene presentata dal Colipa nel luglio 2001 e la Submission III nel gennaio 2006.
L’SCCP stabilisce con il suo parere scientifico (SCCP/1165/08), espresso nel settembre 2008, che è necessario chiarire gli aspetti relativi al potenziale genotossico.
Lo scopo della Submission IV, presentata dal Colipa nell’aprile 2012, è quello di descrivere i risultati di due studi in vitro sul potenziale genotossico per effettuare un’appropriata valutazione di sicurezza.
Opinione SCCS/1496/12
Le domande poste al Comitato erano:
1. Sulla base dei dati scientifici forniti, il Comitato ritiene sicuro l’uso del Basic Brown 16 nelle tinture per capelli di tipo non ossidativo fino ad una concentrazione sul cuoio capelluto del 2%?
2. Il Comitato raccomanda ulteriori restrizioni riguardo al suo utilizzo in tali formulazioni?
La risposta complessiva del Comitato è stata:
Non è possibile trarre una conclusione sul potenziale mutageno del Basic Brown 16, risulta, infatti, necessaria una caratterizzazione delle impurezze e la presentazione dei dati sulla sua stabilità nelle soluzioni di prova. Il Basic Brown 16 risulta moderatamente sensibilizzante per la pelle.







   

  

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