Etichettatura dei prodotti cosmetici

 

Un aspetto importante, trattato nel Regolamento CE n. 1223/2009(1), Capo VI art. 19,  nell'ambito delle informazioni per i consumatori, è l'etichettatura dei prodotti cosmetici. Una non corretta etichettatura può essere infatti d’aiuto nel riconoscere un cosmetico contraffatto. La normativa prevede infatti che il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici rechino le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- il nome o la regione sociale e l'indirizzo della persona responsabile;

- il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume;

- la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale (durata di conservazione minima). Tale data, composta nell'ordine da giorno, mese e anno, deve essere preceduta dal simbolo indicato al punto 3 dell'Allegato VII del Regolamento(1), oppure dalla dicitura: "Usare preferibilmente entro..". Se la durata di conservazione è superiore ai trenta mesi, la sua indicazione non è obbligatoria. Tuttavia, per tali prodotti si richiede un'indicazione (PaO,Period after Opening) relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per l’utilizzatore finale.Nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, l’'indicazione relativa al periodo di tempo viene indicata tramite il simbolo(2), indicato al punto 2 dell’Allegato VII del Regolamento, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni).

 Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

Vanno inoltre indicate:

- le precauzioni per l'impiego;

il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico;

- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

- l'elenco degli ingredienti, preceduto dal termine "ingredienti", riportato unicamente sull'imballaggio, secondo la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario che la Commissione deve compilare ed aggiornare, tenendo conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI);

- il termine "profumo" o "aroma" per i composti odoranti ed aromatici e le loro materie prime;

- l'elenco degli ingredienti, indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico, seguiti da quelli che hanno una concentrazione inferiore all'1% in qualsiasi ordine;

- la dicitura "nano", tra parentesi, seguita dalla sua denominazione per ogni ingrediente contenuto sotto forma di nano materiali;

- un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo(1)riportato al punto 3 dell’Allegato VII da indicare sul recipiente o sull'imballaggio, qualora non sia possibile indicare sull'etichetta le informazioni sopra elencate, che vanno, pertanto, riportate su un foglio, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

La lingua nella quale vanno indicate le informazioni deve essere quella dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato.

 (1)Durata minima :      Senza titolo1

(2)Periodo post apertura :      Senza titolo2

Bibliografia

1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici. Disponibile all'indirizzo:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1223:20130711:IT:PDF

   

  

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